Abbiamo già parlato di crisi d’impresa e degli spiacevoli effetti che questa produce sulla tua azienda nonché, spesso, sulla tua persona di socio-amministratore.
La buona notizia è che questa patologia manifesta precocemente dei segnali che, se coscienziosamente colti, possono spingere l’imprenditore/amministratore ad agire per scongiurare il peggio.
Questi segnali precoci della crisi d’impresa si chiamano “early warnings”.
Dove si possono reperire questi early-warnings dello stato di crisi?
Piaccia o non piaccia, bisogna far riferimento al dato normativo.
Dunque, la risposta al nostro quesito la troviamo anzitutto nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (entrato definitivamente in vigore il 15/07/2022) che ha abrogato espressamente la vecchia disciplina fallimentare, riformandola.
Quali sono questi early-warnings?
L’art. 3, quarto comma, del D. Lgs. 14/2019 specifica che gli “early warnings” si concretizzano nella:
- esistenza di debiti nei confronti dei propri dipendenti scaduti da almeno 30 giorni purché pari a più della metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
es.
Corrispondo lo stipendio ai miei dipendenti l’ultimo giorno bancabile di ogni mese, e il pagamento riguarda la retribuzione di competenza del mese precedente a quello di corresponsione (es. il 31 ottobre corrispondo lo stipendio maturato in tutto il mese di settembre).
Mensilmente, il totale (lordo) degli stipendi a favore dei miei dipendenti è di €40.000.
Se il 31 ottobre 2022 mi ritrovassi con €21.000 ancora da corrispondere ai miei dipendenti riguardo alla mensilità di agosto 2022 con scadenza il 30 settembre 2022, ebbene potrei essere in crisi.
- esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
es.
Il totale dei debiti verso fornitori al 30 settembre 2022 è di €200.000.
Tra questi, ne sono scaduti (cioè ne dovrei pagare subito) €160.000 e, di conseguenza, non ne sono scaduti (cioè posso ancora aspettare prima di pagarli) €40.000.
Tra i debiti scaduti (€160.000) ben €50.000 sono scaduti da più di 90 giorni.
Essendo €50.000 maggiori di €40.000 (i debiti non scaduti), potrei essere in crisi.
- l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni, o; che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
es. primo caso
Ho un mutuo con un istituto di credito con cadenza delle rate al trentesimo giorno di ogni mese.
Al 30 settembre 2022 non ho pagato la rata con scadenza il 30 luglio 2022.
Potrei essere in stato di crisi.
es. secondo caso
Al 30 settembre 2022 ho esposizioni totali con le banche (mutui, affidamenti, ecc.) per €200.000.
La banca mi ha revocato un fido di cassa (indeterminato) invitandomi a rientrare nell’esposizione entro il 30 luglio 2022 per i €12.000 che mi erano stati concessi. Ad oggi, 30 settembre 2022, non non ho restituito i €12.000 alla banca.
Essendo €12.000 maggiori di €10.000 (ovverosia il 5% delle esposizioni totali verso le banche), ed essendo decorsi più di 60 dalla scadenza, potrei essere in stato di crisi.
- esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall’articolo 25-novies, comma 1, ovverosia:
- per l’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
- per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
es. primo caso
Al 30 settembre 2022 la mia impresa doveva versare €14.000 di contributi previdenziali all’INPS entro il 30 giugno 2022.
Nel 2021, la mia impresa ha dovuto versare all’INPS un totale €40.000 di contributi previdenziali.
Essendo i €14.000 dovuti al 30 giugno 2022 maggiori di €12.000 (ovverosia del 30% dei €40.000 totali versati nel 2021), ed essendo i contributi scaduti da più di 90 giorni, potrei essere in stato di crisi.
es. secondo caso
Al 30 settembre 2022 doveva versare €20.000 di contributi previdenziali all’INPS entro il 30 giugno a beneficio dei propri dipendenti.
Essendo i €20.000 dovuti al 30 giugno 2022 maggiori di €15.000 (limite al debito contributivo nei confronti di INPS), e questi sono scaduti da più di 90 giorni, potrei essere in stato di crisi.
- per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
es.
Al 30 novembre 2022 devo ancora versare, quale imprenditore individuale, €12.000 di contributi INPS scaduti a maggio 2022.
Essendo i €12.000 dovuti entro maggio 2022 maggiori di €5.000 (limite al debito contributivo nei confronti di INPS per le imprese senza dipendenti e parasubordinati), ed essendo i contributi scaduti da più di 90 giorni, potrei essere in stato di crisi.
- per l’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
es.
Al 30 settembre 2022 dovevo versare €20.000 di premio INAIL entro il 30 giugno 2022 per la copertura assicurativa obbligatoria dei miei dipendenti.
Essendo i €20.000 dovuti al 30 giugno 2022 maggiori di €5.000 (limite al debito assicurativo nei confronti di INAIL), e questi sono scaduti da più di 90 giorni, potrei essere in stato di crisi.
- per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000
es. primo caso
Nel 2021 la mia impresa ha avuto un volume d’affari di €120.000.
Al 14 novembre 2022 ho €8.000 di liquidazioni IVA che avrei dovuto versare entro il 16 maggio 2022.
Essendo €8.000 maggiori sia di €5.000 (limite relativo al debito IVA nei confronti dell’AdE) sia di €12.000 (ovverosia la franchigia pari al 10% del volume d’affari dell’anno d’imposta precedente) potrei essere in uno stato di crisi.
es. secondo caso
Nel 2021 la mia impresa ha avuto un volume d’affari di €250.000.
Al 14 novembre 2022 ho €21.000 di liquidazioni IVA che avrei dovuto versare entro il 16 maggio 2022.
Vero che €21.000 sono minori di €25.000 (ovverosia la franchigia pari al 10% del volume d’affari dell’anno d’imposta precedente) ma sono superiori in termini assoluti a €20.000 (limite massimo al debito IVA nei confronti dell’AdE). Per cui potrei essere in uno stato di crisi.
- per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone (s.s./s.n.c./s.a.s.) all’importo di euro 200.000 e, per le altre società (S.r.l./ S.r.l.s./S.p.A./S.a.p.a./S.c.a.r.l./S.c.p.a.) all’importo di euro 500.000.
Come devo muovermi se ho rilevato un segnale di early warning?
Nel 2019, quando fu promulgato il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, chiunque rilevasse indici di crisi aziendale aveva l’obbligo di segnalare la situazione ad un organo qualificato a ricevere le istanze ed indirizzare l’imprenditore sui possibili rimedi.
Tale organo, da istituirsi presso ogni CCIAA, si chiamava Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI). Tuttavia, gli OCRI mai sono entrati in funzione, e il 15 luglio 2022 sono stati definitivamente soppressi dal D. Lgs. 83/2022.